Italian Supreme Court dismisses appeal on drug trafficking due to high intent and absorbed mitigation. The court rejects arguments regarding non-punishability and partial mitigation. The decision upholds the lower court's finding of serious criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Addaki Adel inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code and a mitigation under Article 62, claiming the act lacked serious offensiveness. The court rejected these claims, noting that the high intensity of intent, evidenced by hiding drugs and money in intimate body parts, negated the argument for reduced culpability, and that the seized amount's value absorbed the potential mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.: The court establishes that when the intensity of criminal intent is high, as demonstrated by the method of concealing contraband and cash in intimate body parts, the act cannot be considered of low offensiveness, thereby precluding the application of non-punishability clauses and rendering mitigation clauses inapplicable due to the absorbed nature of the circumstances.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDAKI ADEL ( CUI 05EYT1R ) nato a FERMO il 13/07/1997 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Addaki Adel OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha ritenuto determinante l'apprezzata intensità del dolo che, in ragione delle modalità attraverso cui era avvenuto l'occultamento dello stupefacente e del denaro (nascosto nelle parti intime), era tale da escludere la scarsa offensività del fatto; rilevato che analogo limite incontra il motivo con cui si censura la mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., vista l'assorbente valenza assegnata al non esiguo valore della sostanza sequestrata come anche dimostrato dal rinvenimento, indosso al ricorrente, della somma di denaro di euro 95; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08