Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6218/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction, upholding possession as evidence of trafficking intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6218/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Ahmad Ubaid's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the court's reasoning on personal use versus trafficking. The appellate court had already established that Ubaid's possession of a large sum of cash, two phones, and three SIM cards, combined with his unemployment and lack of income sources, indicated the drugs were for sale. Consequently, the court upheld the conviction and ordered Ubaid to pay the costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on the distinction between personal use and trafficking intent is based on a coherent assessment of objective circumstances such as the presence of cash, communication devices, and the defendant's financial situation.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking intent possession of cash SIM cards evidence unemployment context inadmissible appeal Corte di Cassazione spaccio di sostanze pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMAD UBAID nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ahmad Ubaid OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità sul presupposto dell'uso personale della sostanza sequestrata è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, in disparte il non significativo dato ponderale, la modalità della condotta con particolare riferimento al possesso di una cospicua somma di denaro in contante, due telefoni cellulari e tre "SIM", elementi che, a fronte dell'accertata disoccupazione e dell'assenza di fonti di reddito del ricorrente ha fatto ritenere che la sostanza stupefacente detenuta fosse destinata allo spaccio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0