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Ordinanza — n. 6217/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6217/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellate court had already thoroughly addressed the qualifications of the public official and the gravity of the conduct, which the appellant's arguments merely repeated without new substance. Consequently, the court found the appeal's claims on leniency and alternative penalties to be generic and logically sound, rejecting any request for re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals that merely repeat arguments already examined and dismissed by the lower court without presenting new, specific, and relevant grounds are deemed generic and inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments reiteration of grounds procedural costs Cassazione ordinanza sanzione sostitutiva motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 131-bis c.p
Ritenuto che i motivi in tema tenuità di tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURINI FERNANDO nato a TERAMO il 26/06/1986 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto, in merito ai motivi relativi alla qualifica di pubblico ufficiale della persona offesa ed alla valutazione della offensività della condotta, che la Corte di appello di Ancona ha fornito adeguata motivazione coerente al comportamento tenuto dall'imputato ed alla funzione di accertamento svolta dalla persona offesa quale capotreno addetto al controllo del titolo di viaggio, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione esaustiva;

Ritenuto che i motivi in tema tenuità di tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e di omessa applicazione della pena pecuniaria sostitutiva sono inammissibili per genericità, avendo la Corte escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della gravità della condotta per le caratteristiche del luogo in cui sono avvenuti i fatti, mentre ha valorizzato i numerosi precedenti specifici per escludere l'adeguatezza della richiesta sostituzione della pena detentiva, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr