Italian Court dismisses appeal on detention breach and 131-bis charge due to lack of logical flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and fines. The appellate court had already thoroughly motivated its findings regarding the removal from home detention and the severity of the escape, which the appellant's generic arguments failed to challenge. Consequently, the court ruled that the lower court's assessment of the crime's triviality and the defendant's intent was logically sound and not subject to re-evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on the removal from home detention and the assessment of the crime's triviality and intent is logically sound and not susceptible to re-evaluation in the interest of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PICCOLO ANTONIO nato a CARINI il 27/04/1961 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva, che la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione dell'accertamento dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare comprovato dalle modalità con cui è stato eseguito il controllo da parte degli organi di polizia presso l'abitazione dell'imputato, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della durata dell'evasione e dell'intensità del dolo per la violazione rimasta priva di giustificazioni, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 8 gennaio 2024 liere estensore Il