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Ordinanza — n. 6215/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible due to withdrawal, ordering costs and fines under Art. 616 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6215/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible following the appellant's formal withdrawal of the request. Although the appellant initially withdrew the appeal on October 17, 2023, the court ruled that the appeal must be declared inadmissible rather than dismissed due to lack of interest. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros based on Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The court must declare an appeal inadmissible when the appellant withdraws it, imposing costs and fines regardless of the specific cause of inadmissibility.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility declaration procedural costs criminal fine Article 616 c.p.p. rinuncia al dibattimento orale revoca dell'opposizione desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Roberta Ligotti; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000, in quanto l'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Roberta Ligotti; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000, in quanto l'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO SALVATORE nato a MILANO il 11/01/1980 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rilevato che in data 17 ottobre 2023 il ricorrente ha comunicato la propria dichiarazione di rinuncia al ricorso, con sottoscrizione autenticata dal difensore, avv. Roberta Ligotti; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né si versa nel caso di rinuncia per carenza di interesse per cause sopravvenute non imputabili al ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/0