Italian Court dismisses appeal against expulsion order citing insufficient mitigating circumstances and social danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Okoro Promise inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's recognition of mitigating circumstances and the expulsion order under the 1990 Decree. The appellate court had already refuted these arguments by noting the lack of positive value for generic mitigations and the significant social danger posed by the appellant's drug trafficking activities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis, 62 n. 4 cod. pen.; Art. 86 d.P.R. n. 309/1990: Appeals challenging the recognition of mitigating circumstances or expulsion orders are inadmissible if the appellate court has adequately refuted the arguments regarding the lack of positive value for mitigations and the significant social danger posed by the defendant's conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKORO PROMISE nato il 26/04/1993 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Okoro Promise OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento al riconoscimento del ricorrente, alla mancata applicazione delle circostanze ex artt. 62 bis, 62, n. 4, cod. pen. ed alla disposta espulsione ex art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990 sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato: quanto all'identificazione del ricorrente da parte dei testi, che l'accertamento dei fatti era comunque desumibile dall'analisi dei tabulati telefonico e dal propalato di tutti i soggetti che avevano riferito di precedenti acquisti di sostanza stupefacente del tipo eroina dal ricorrente; quanto alle circostanze attenuanti generiche, l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, avendo apprezzato la consistenza della condotta complessivamente contestata; quanto alla attenuante di cui all'art.62, n. 4 cod. pen., il non esiguo valore dello stupefacente del tipo eroina venduto; quanto alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, la duratura attività di spaccio ritenuta significativa della pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il