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Ordinanza — n. 6204/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic grounds for denying generic mitigating circumstances are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6204/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding the denial of generic mitigating circumstances were generic and repetitive. The appellate court had already specifically refuted the defense's elements, finding the quantity of heroin decisive for the sentence. The court ruled that such denials are unreviewable in cassation unless motivated by manifest illogic, which was absent here.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 53 c.p.: The denial of generic mitigating circumstances is unreviewable in cassation if motivated without manifest illogic, requiring the trial court to consider only decisive elements rather than all favorable or unfavorable ones.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances denial of leniency cassation inadmissibility manifest illogic drug quantity assessment traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 53 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERROJ MARJENTI nato il 19/12/1989 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Perroj Marjenti OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta generico e riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, dopo aver confutato specificamente tutti gli elementi addotti dalla difesa, ha ritenuto determinante l'apprezzata quantità della sostanza stupefacente del tipo eroina per chilogrammi 5,398 idonea alla predisposizione di circa 100.000 dosi; che, infatti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n, 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), visto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso