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Ordinanza — n. 6203/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute lack of motivation regarding the contested sanction treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6203/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to an absolute lack of motivation concerning the sanction treatment. The appellant argued the lower court failed to explain the reasoning behind the penalty, but the court found the appellate judgment already provided sufficient motivation on this point. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged defect in motivation is absolute and the lower court's reasoning is already congruent and sufficient on the contested issue.

Parole chiave

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absolute lack of motivation criminal appeal inadmissibility sanction treatment reasoning Art. 616 c.p.p. procedural costs award motivi di cassazione sanzioni penali controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLETTA GENNARO nato a BARI il 14/04/1996 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 08/01