Ordinanza — n. 6201/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERRE RAFFAELE nato a CARAFFA DI CATANZARO il 29/04/1968 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Verre Raffaele OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo con cui si contesta la responsabilità in ordine al delitto di evasione quanto al profilo oggettivo e soggettivo risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la circostanza che il ricorrente si trovasse comunque al di fuori della propria abitazione inosservante degli orari in cui era autorizzato ad uscire per ragioni attinenti alla persona e alla salute e la consapevole violazione degli obblighi imposti con la misura custodiale; rilevato che il terzo ed il quarto motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e gli artt. 133 e 62-bis cod. pen. risultano generici in quanto privi di effettiva censura avverso la decisione (terzo motivo), non si confrontano con la parte della stessa che ha dato conto delle ragioni che hanno portato ad escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche per i reiterati e gravi precedenti anche specifici (quarto motivo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6201/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 192 cod. proc. pen. e gli artt. 133 e 62-bis cod. pen. risultano generici in quanto privi di effettiva censura avverso la decisione (terzo motivo), non si confrontano con la parte della stessa che ha dato conto delle ragioni che hanno portato ad escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche per i reiterati e gravi precedenti anche specifici (quarto motivo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERRE RAFFAELE nato a CARAFFA DI CATANZARO il 29/04/1968 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Verre Raffaele OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo con cui si contesta la responsabilità in ordine al delitto di evasione quanto al profilo oggettivo e soggettivo risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la circostanza che il ricorrente si trovasse comunque al di fuori della propria abitazione inosservante degli orari in cui era autorizzato ad uscire per ragioni attinenti alla persona e alla salute e la consapevole violazione degli obblighi imposti con la misura custodiale; rilevato che il terzo ed il quarto motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e gli artt. 133 e 62-bis cod. pen. risultano generici in quanto privi di effettiva censura avverso la decisione (terzo motivo), non si confrontano con la parte della stessa che ha dato conto delle ragioni che hanno portato ad escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche per i reiterati e gravi precedenti anche specifici (quarto motivo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0