Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of novelty regarding non-punishability cause under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cosimino Berlingieri inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a cause of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court of Appeal had already rejected this ground by finding the evasion sufficiently harmful due to the driver's lack of insurance and deviation from the work route. The Court ruled the appeal inadmissible because the argument was a mere reproduction of a previously refuted criticism, rendering it devoid of novelty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged violation of law regarding a cause of non-punishability is a mere reproduction of a criticism already adequately refuted by the Court of Appeal, lacking any novelty in the reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI COSIMINO nato a LAMEZIA TERME il 24/11/1979 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Berlingieri Cosimino OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la non scarsa offensività dell'evasione in ragione del tragitto difforme rispetto al luogo di lavoro ed in ragione del fatto che si trovasse alla guida del mezzo sprovvisto di copertura assicurativa, evenienza ritenuta sintomatica di noncuranza nel rispetto delle regole e, pertanto, incidente sulla consistenza della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/