Italian Court dismisses appeal as lower court properly assessed witness credibility and drug quantity for personal use.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Braia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's finding of unconvincing testimony regarding his co-traveler and the quantity of cocaine seized. The court ruled that the lower court correctly evaluated the defendant's conduct and the qualitative weight of the substance to exclude personal use, noting these arguments were already addressed in the prior judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court has already specifically addressed the credibility of conflicting versions and the qualitative assessment of the seized substance to determine personal use versus trafficking.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIA ALESSANDRO nato a PUTIGNANO il 20/09/2000 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Braia Alessandro OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si rivolgono censure alla ritenuta responsabilità con riferimento alla valutazione inattendibile dell'imputato, del teste e si confuta la destinazione a terzi della sostanza, risultano manifestamente infondati e riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame avendo la Corte di appello fornito risposta specifica sulle ragioni che portavano ad escludere l'attendibilità delle contrastanti versioni rese dal ricorrente e del teste, soggetto con cui viaggiava, e gli elementi (quali la condotta posta in essere, il dato ponderale e qualitativo della sostanza del tipo cocaina) che facevano escludere che lo stupefacente fosse destinato ad un uso esclusivamente personale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/