Ordinanza — n. 6196/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHAIJIR OUSSAMA nato il 28/04/2002 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mhaijir Oussama OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità adducendo l'uso personale della sostanza sequestrata è riproduttivo di identico motivo adeguatamente confutato dalla Corte di appello, oltre che declinato in fatto nella parte in cui, a fronte dell'enunciazione degli elementi a sostegno della destinazione a terzi della sostanza rinvenuta (dichiarazioni dei soggetti che ebbero a ricevere uno spinello ed il rinvenimento di due bilancini di precisione che erano insieme allo stupefacente), tende a rappresentare una difforme ricostruzione delle risultanze probatorie chiedendo a questa Corte una preclusa rivalutazione che i Giudici di merito hanno dimostrato di aver correttamente effettuato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6196/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHAIJIR OUSSAMA nato il 28/04/2002 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mhaijir Oussama OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità adducendo l'uso personale della sostanza sequestrata è riproduttivo di identico motivo adeguatamente confutato dalla Corte di appello, oltre che declinato in fatto nella parte in cui, a fronte dell'enunciazione degli elementi a sostegno della destinazione a terzi della sostanza rinvenuta (dichiarazioni dei soggetti che ebbero a ricevere uno spinello ed il rinvenimento di due bilancini di precisione che erano insieme allo stupefacente), tende a rappresentare una difforme ricostruzione delle risultanze probatorie chiedendo a questa Corte una preclusa rivalutazione che i Giudici di merito hanno dimostrato di aver correttamente effettuato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHAIJIR OUSSAMA nato il 28/04/2002 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mhaijir Oussama OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità adducendo l'uso personale della sostanza sequestrata è riproduttivo di identico motivo adeguatamente confutato dalla Corte di appello, oltre che declinato in fatto nella parte in cui, a fronte dell'enunciazione degli elementi a sostegno della destinazione a terzi della sostanza rinvenuta (dichiarazioni dei soggetti che ebbero a ricevere uno spinello ed il rinvenimento di due bilancini di precisione che erano insieme allo stupefacente), tende a rappresentare una difforme ricostruzione delle risultanze probatorie chiedendo a questa Corte una preclusa rivalutazione che i Giudici di merito hanno dimostrato di aver correttamente effettuato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08