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Ordinanza — n. 6196/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6196/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6196/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHAIJIR OUSSAMA nato il 28/04/2002 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mhaijir Oussama OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità adducendo l'uso personale della sostanza sequestrata è riproduttivo di identico motivo adeguatamente confutato dalla Corte di appello, oltre che declinato in fatto nella parte in cui, a fronte dell'enunciazione degli elementi a sostegno della destinazione a terzi della sostanza rinvenuta (dichiarazioni dei soggetti che ebbero a ricevere uno spinello ed il rinvenimento di due bilancini di precisione che erano insieme allo stupefacente), tende a rappresentare una difforme ricostruzione delle risultanze probatorie chiedendo a questa Corte una preclusa rivalutazione che i Giudici di merito hanno dimostrato di aver correttamente effettuato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6196/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHAIJIR OUSSAMA nato il 28/04/2002 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mhaijir Oussama OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità adducendo l'uso personale della sostanza sequestrata è riproduttivo di identico motivo adeguatamente confutato dalla Corte di appello, oltre che declinato in fatto nella parte in cui, a fronte dell'enunciazione degli elementi a sostegno della destinazione a terzi della sostanza rinvenuta (dichiarazioni dei soggetti che ebbero a ricevere uno spinello ed il rinvenimento di due bilancini di precisione che erano insieme allo stupefacente), tende a rappresentare una difforme ricostruzione delle risultanze probatorie chiedendo a questa Corte una preclusa rivalutazione che i Giudici di merito hanno dimostrato di aver correttamente effettuato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze consumo di canapa spese di detenzione sostanze soggette a restrizione guida recidiva in stato di ebbrezza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHAIJIR OUSSAMA nato il 28/04/2002 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mhaijir Oussama OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità adducendo l'uso personale della sostanza sequestrata è riproduttivo di identico motivo adeguatamente confutato dalla Corte di appello, oltre che declinato in fatto nella parte in cui, a fronte dell'enunciazione degli elementi a sostegno della destinazione a terzi della sostanza rinvenuta (dichiarazioni dei soggetti che ebbero a ricevere uno spinello ed il rinvenimento di due bilancini di precisione che erano insieme allo stupefacente), tende a rappresentare una difforme ricostruzione delle risultanze probatorie chiedendo a questa Corte una preclusa rivalutazione che i Giudici di merito hanno dimostrato di aver correttamente effettuato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08