Italian Court dismisses appeal against theft conviction, citing habitual conduct and profit motive as bars to non-prosecution plea.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Allali Ilyas inadmissible regarding a request for the non-prosecution plea under Article 131-bis of the Penal Code. The appellate court had already refuted this argument by establishing the appellant's habitual conduct based on thirteen prior convictions for analogous thefts driven by profit motives. Consequently, the court ruled that the numerous precedents in theft cases demonstrated facts of the same nature, rendering the plea inapplicable and ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The plea of non-prosecution is inadmissible when the defendant's conduct is habitual, evidenced by numerous prior convictions for analogous crimes motivated by profit, thereby negating the requisite conditions for the statutory exemption.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLALI ILYAS nato il 29/11/1989 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Allali Ilyas OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato l'abitualità della condotta desumibile dalle plurime condanne (tredici) in ordine a reati analoghi a quelli per cui si procede sia prima che dopo i fatti; che le ragioni di lucro connesse al delitto contestato consentono di ritenere che gli stessi numerosissimi precedenti in materia di furto costituiscano fatti della stesa indole; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/0