Criminal appeal dismissed as argument on minor offense classification is repetitive and contradicted by significant drug quantity and circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Butt Muammad Ahmed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the conviction should be reclassified as a minor offense under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Drug Law. The court rejected this claim as a repetition of a previously refuted argument, noting that the lower court correctly identified the significant quantity of drugs, the nature of the conduct, and the discovery of a large sum of money as factors proving the activity was not occasional.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; The argument contesting the reclassification of conduct as a minor offense is inadmissible if it is a repetition of a previously refuted criticism, especially when significant drug quantities and specific circumstances demonstrate the activity was not occasional.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTT MUAMMAD AHMED nato il 01/01/1964 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Butt Muammad Ahmed OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la mancata riqualificazione della condotta nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha assegnato rilevanza al dato ponderale significativo della sostanza stupefacente (eroina e cocaina), alle modalità della condotta e del rinvenimento di una significativa somma di denaro, elementi che hanno fatto ritenere l'attività non occasionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/01