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Ordinanza — n. 6192/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6192/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6192/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSE BRIGHT nato 11 15/05/1990 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ose Bright OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento della continuazione con altre decisioni passate in giudicato ed in ordine al trattamento sanzionatorio specie nella parte in cui sono stati quantificati gli aumenti in un mese per ogni ipotesi delittuosa sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come i fatti per cui è procedimento (nel loro complesso) denotassero un'aumentata pericolosità desunta dalla espressa volontà (adeguatamente valorizzata) di non voler provvedere alla cessione di piccoli quantitativi, all'assenza di elementi da cui desumere una previa programmazione degli illeciti al momento delle precedenti condanne e del ritenuta determinante minimale aumento quantificato in appena un mese nonostante il ricorrente fosse gravato da recidiva specifica e inserito nella continuativa attività di spaccio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6192/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSE BRIGHT nato 11 15/05/1990 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ose Bright OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento della continuazione con altre decisioni passate in giudicato ed in ordine al trattamento sanzionatorio specie nella parte in cui sono stati quantificati gli aumenti in un mese per ogni ipotesi delittuosa sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come i fatti per cui è procedimento (nel loro complesso) denotassero un'aumentata pericolosità desunta dalla espressa volontà (adeguatamente valorizzata) di non voler provvedere alla cessione di piccoli quantitativi, all'assenza di elementi da cui desumere una previa programmazione degli illeciti al momento delle precedenti condanne e del ritenuta determinante minimale aumento quantificato in appena un mese nonostante il ricorrente fosse gravato da recidiva specifica e inserito nella continuativa attività di spaccio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzioni penali risarcimento alle vittime di reati commisurazione della pena per traffico di stupefacenti aggravamento della pena revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSE BRIGHT nato 11 15/05/1990 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ose Bright OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento della continuazione con altre decisioni passate in giudicato ed in ordine al trattamento sanzionatorio specie nella parte in cui sono stati quantificati gli aumenti in un mese per ogni ipotesi delittuosa sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come i fatti per cui è procedimento (nel loro complesso) denotassero un'aumentata pericolosità desunta dalla espressa volontà (adeguatamente valorizzata) di non voler provvedere alla cessione di piccoli quantitativi, all'assenza di elementi da cui desumere una previa programmazione degli illeciti al momento delle precedenti condanne e del ritenuta determinante minimale aumento quantificato in appena un mese nonostante il ricorrente fosse gravato da recidiva specifica e inserito nella continuativa attività di spaccio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il