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Ordinanza — n. 6190/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and failure to prove non-punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6190/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Luna Enrico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code and requested generic mitigating circumstances based on the severity of his conduct. The court rejected these claims as they merely reproduced arguments already thoroughly refuted by the Court of Appeal regarding the offender's lack of compliance with detention regimes.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are identical to those already rejected by the appellate court and fail to present new elements capable of altering the judicial assessment of the case.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non-punishability doctrine generic mitigating circumstances procedural economy principle Cassa delle ammende attenuazione della pena sanzioni pecuniarie caso di rigore personale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNA ENRICO nato a MOTTA DI LIVENZA il 07/12/2001 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Luna Enrico e la memoria della difesa con cui si insiste sui motivi di ricorso OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la non scarsa offensività dell'evasione in ragione consistente durata dell'allontanamento dall'abitazione idonea a dimostrare una assoluta insofferenza al regime detentivo; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo attraverso cui si rivolgono critiche alla mancata concessione delle attenuanti generiche giustificata dal pertinente riferimento alla gravità della condotta ed alla personalità del ricorrente alla luce dei gravi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/