Criminal appeal dismissed for genericity due to lack of specific connection between grounds and decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Fontana Michele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal generic because it failed to establish a specific link between the arguments presented in the appealed decision and the grounds for the appeal. Consequently, the appeal was rejected as it lacked the required specificity to challenge the lower court's non-conviction ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 385 cod. pen.: An appeal is inadmissible for genericity if it fails to demonstrate a specific correlation between the reasons cited in the decision under review and the grounds of the appeal, thereby avoiding the vice of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA MICHELE nato a VERONA il 12/12/1993 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fontana Michele OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la decisione nella parte in cui non avrebbe provveduto ad assolvere l'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui all'art.385 cod. pen. risulta generico in quanto privo di effettiva censura; rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/01