Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity and failure to challenge sentencing at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Luigi Scerra's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding criminal liability. Scerra challenged the lower court's finding of responsibility for threats made to a public official, but failed to specify how his new arguments correlated with the facts established by the Court of Appeal. The court ruled that since no objection was raised regarding the sentence during the appeal phase, such a generic challenge cannot be examined at the final review stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation with the contested decision, particularly when no objection to the sentencing was raised in the prior instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCERRA LUIGI nato a CROTONE il 17/10/1989 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Scerra Luigi OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. risulta generico nella parte in cui non si confronta con la decisione della Corte di appello che ha dato conto della condotta posta in essere dal ricorrente che rivolgeva plurime minacce al pubblico ufficiale intervenuto per impedire che Scerra continuasse a creare disturbo ai passanti e agli esercenti le attività commerciale; rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); osservato che nessun motivo di gravame era stato formulato in sede di appello quanto al trattamento sanzionatorio, circostanza che fa ritenere indeducibile in sede di legittimità ogni censura, seppur generica, in merito alla determinazione della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i