Criminal appeal dismissed for genericity and failure to link arguments to the lower court's specific findings on obstruction of official duties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonio La Polla's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding obstruction of official duties. The appellant failed to specifically connect his claims to the factual findings made by the Court of Appeal concerning his conduct during the resolution of a traffic dispute. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required for admissibility under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity if the grounds do not specifically correlate with the factual and legal findings of the lower court, rendering the argumentation abstract and lacking the required specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA POLLA ANTONIO nato a LAMEZIA TERME il 30/11/1989 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di La Polla Antonio OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. risulta generico nella parte in cui non si confronta con la decisione della Corte di appello che ha dato conto della condotta posta in essere dal ricorrente al momento dell'intervento dei pubblici ufficiali allorché ostacolava l'attività istituzionale posta in essere al fine di sedare una lite sorta a causa di un incidente stradale; rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che, quanto alla ritenuta recidiva, corretto risulta il rinvio operato alla decisione di primo grado (pag. 4, punto 6) che aveva posto in risalto come il reato contestato fosse espressivo dell'aumentata pericolosità del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i