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Ordinanza — n. 6186/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding abbreviated trial continuation after witness death and drug sale liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6186/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the first-instance decision to proceed with an abbreviated trial after a key witness died. The defense had previously waived examination of the witness if unavailable, and the court found the death did not hinder the use of existing investigation records. Furthermore, the court rejected arguments regarding the appellant's responsibility for selling heroin and the denial of suspended sentence due to a negative prognosis and subsequent criminal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 506 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: When a defense party waives witness examination upon non-recovery, the court may proceed with an abbreviated trial using existing investigation records; similarly, liability for drug sales and denial of suspended sentences based on specific procedural history and negative prognoses are valid grounds for conviction.

Parole chiave

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abbreviated trial procedure witness death impact drug sale liability suspended sentence denial procedural inadmissibility pene condizionali sospensione di pena commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 506 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSOBA FRED nato il 01/04/1998 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Osoba Fred OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta la decisione di primo grado che, preso atto della comunicata morte del teste a cui era stato condizionato il giudizio abbreviato, aveva ritenuto di procedere oltre con un giudizio abbreviato "secco", è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come, ciò determinante, la stessa difesa avesse all'udienza precedente dichiarato di rinunciare all'esame del teste qualora non reperito e che l'impossibilità di escuterlo a causa dell'intervenuta morte costituisse ragione, desunta dagli atti, che non poneva alcun problema in ordine alla possibilità di utilizzare il verbale delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini; rilevato che analogo limite incontrano anche il secondo ed il terzo motivo con cui si contesta la ritenuta responsabilità del ricorrente nella vendita delle due dosi di eroina, avvenuta sotto la diretta percezione degli operanti e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena in ragione della motivata prognosi sfavorevole in considerazione dei plurimi e specifici procedimenti penali, uno dei quali verificatosi tre giorni dopo i fatti per cui è processo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso