Criminal appeal dismissed as inadmissible for being a generic principle petition rather than a specific factual challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Geria Francesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the balance between general mitigating circumstances and recidivism under Article 99 of the Penal Code, but the court found the argument generic and unfounded. The court determined the appeal constituted mere petitions of principle regarding Article 69's preclusion rules without addressing the specific recidivism finding or engaging with the appellate court's legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, Art. 99 cod. pen.: An appeal challenging the balance between mitigating circumstances and recidivism is inadmissible if it amounts to a generic petition of principle regarding legislative preclusion without specific factual or legal criticism of the lower court's reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERIA FRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 23/09/1972 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Geria Francesco OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura il bilanciamento operato tra circostanze attenuanti generiche e la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. è generico e manifestamente infondato, tenuto conto che il ricorrente rivolge mere petizioni di principio in ordine alla preclusione contenuta dall'art. 69 cod. pen., omettendo di rivolgere critiche alla ritenuta recidiva e senza alcun confronto con le corrette argomentazioni giuridiche della Corte di appello che ha richiamato pertinente giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale laddove mette in risalto l'assenza di sproporzione della sanzione la cui determinazione spetta, se non manifestamente irrazionale, al legislatore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/