Cassation appeal dismissed for genericity due to failure to link arguments to appellate court's factual findings on traffic conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Mancini's appeal inadmissible for failing to specifically address the factual findings of the Court of Appeal regarding his traffic conduct. Mancini argued against liability for the offense under Article 337 of the Penal Code but did not connect his arguments to the specific facts established by the lower court about his behavior during police pursuit. The court ruled that the appeal was generic and lacked the necessary correlation between the contested decision and the grounds of the appeal, violating the principle of specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible for genericity if it fails to establish a specific correlation between the reasons cited in the contested decision and the arguments presented in the appeal, thereby avoiding the vice of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI GIOVANNI nato a NAPOLI il 07/08/1992 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mancini Giovanni OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. risulta generico nella parte in cui non si confronta con la decisione della Corte di appello che ha dato conto della condotta posta in essere dal ricorrente al momento della intimazione dell'alt e del pericolo creato alla circolazione ed alle moto con cui i verbalizzanti lo inseguivano, fermandosi solo allorché collideva con l'autovettura del personale di polizia intervenuta in ausilio dei colleghi; rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il