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Ordinanza — n. 6177/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court correctly distinguished personal use from drug cultivation based on quantity and prior conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6177/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the new grounds raised by the appellant were merely reproductions of arguments already rejected by the Court of Appeal. The lower court had correctly determined that the defendant's conduct constituted illegal cultivation rather than personal use, evidenced by the significant quantity of 731 grams of marijuana and prior behavior observed by military forces before the search. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: When new grounds in a cassation appeal are merely reproductions of censure already formulated and refuted by the court of appeal, the appeal must be declared inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reproductive grounds of appeal drug cultivation versus personal use quantity of controlled substances prior conduct evidence dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRIELLO GIUSEPPE nato a CATANZARO il 05/11/1976 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Miriello Giuseppe, letti i motivi nuovi da parte dell'avv. Valerio Murgano che ribadisce la fondatezza dei motivi chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla valutazione della prova e alla ritenuta responsabilità (uso personale) sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato come determinante risultasse la condotta di illecita detenzione accertata (ed oggetto di contestazione) rispetto a quella di illecita coltivazione prospettata e non dimostrata (condotta non emersa dalle indagini), evenienza che, anche in considerazione del dato ponderale significativo (grammi 731 di marijuana, quantità da cui erano ricavabili 2.200 dosi droganti) e dell'osservazione effettuata da parte dei militari nei giorni precedenti alla perquisizione che aveva condotto a sequestro dello stupefacente, faceva ritenere la stessa non destinata ad un uso esclusivamente personale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il