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Ordinanza — n. 6176/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6176/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6176/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINO GIUSEPPE nato a CATANZARO il 13/09/1974 MORCHID BADR nato il 13/02/1998 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi di Marino Giuseppe e Morchid Badr OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, di fatto sovrapponibili, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche risultano generici nella parte in cui non si confrontano con le tematiche trattate con motivazione congrua e corretta dalla Corte di appello; rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6176/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate censura dell'apprezzamento delle prove argomentazione nel merito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINO GIUSEPPE nato a CATANZARO il 13/09/1974 MORCHID BADR nato il 13/02/1998 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi di Marino Giuseppe e Morchid Badr OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, di fatto sovrapponibili, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche risultano generici nella parte in cui non si confrontano con le tematiche trattate con motivazione congrua e corretta dalla Corte di appello; rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0