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Ordinanza — n. 6175/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6175/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6175/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINNI MARIO nato a COSENZA il 10/04/1971 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Trinni Mario OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si deducono complessivamente tre motivi afferenti la mancata concessione delle attenuanti generiche e la ritenuta recidiva, sotto forma di vizi di motivazione e violazione di legge, risulta generico nella parte in cui non si confronta con le corrispondenti questioni trattate con motivazione congrua e corretta dalla Corte di appello che ha fatto pertinente riferimento all'assenza di elementi favorevoli da valorizzare e ai numerosi precedenti penali, recenti e specifici del ricorrente (a nulla rilevando la tipologia di recidiva contestata che non attiene a sovrapponibili profili), e alla maggiore propensione a delinquere corroborata dalla natura, gravità (minaccia, lesioni, estorsione e rapina), epoca e specificità dei precedenti; rilevato che detto ultimo elemento, seppure non preso in esame ai fini della specificità della contestata recidiva, risulta correttamente apprezzato ai fini della giudicata pericolosità quanto a contestata recidiva reiterata infraquinquennale; rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6175/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva motivi di cassazione revisione in materia penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali infrazioni uniche e continuate impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINNI MARIO nato a COSENZA il 10/04/1971 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Trinni Mario OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si deducono complessivamente tre motivi afferenti la mancata concessione delle attenuanti generiche e la ritenuta recidiva, sotto forma di vizi di motivazione e violazione di legge, risulta generico nella parte in cui non si confronta con le corrispondenti questioni trattate con motivazione congrua e corretta dalla Corte di appello che ha fatto pertinente riferimento all'assenza di elementi favorevoli da valorizzare e ai numerosi precedenti penali, recenti e specifici del ricorrente (a nulla rilevando la tipologia di recidiva contestata che non attiene a sovrapponibili profili), e alla maggiore propensione a delinquere corroborata dalla natura, gravità (minaccia, lesioni, estorsione e rapina), epoca e specificità dei precedenti; rilevato che detto ultimo elemento, seppure non preso in esame ai fini della specificità della contestata recidiva, risulta correttamente apprezzato ai fini della giudicata pericolosità quanto a contestata recidiva reiterata infraquinquennale; rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci