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Ordinanza — n. 6173/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against excessive sentence for partial mental defect recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6173/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Drammeh Mohammed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentence deemed excessive, arguing it failed to properly account for his partial mental defect. The court rejected this claim, stating that the lower tribunal's balancing of reasons regarding the mental condition was final and binding in this stage of review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The court must declare an appeal inadmissible when the contested sentencing decision has already considered the mitigating factors of a partial mental defect and the resulting penalty balance is considered final and unchallengeable in proceedings of legality.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Partial Mental Defect Sentencing Balance Appeal Inadmissibility Finality of Legality Review remissione della pena condono delle spese procedurali alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAMMEH MOHAMMED nato il 02/02/1984 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Drammeh Mohammed OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è manifestamente infondato avendo la decisione dato conto, attraverso un giudizio in fatto insindacabile in sede di legittimità, delle ragioni che hanno portato a ritenere adeguata la valutazione in termini di bilanciamento operato dal Tribunale, riducendo la quantificazione della pena, ritenuta congrua, a seguito del riconoscimento del vizio parziale di mente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/01/2024.