Italian court dismisses appeal regarding traffic offense timing and orders costs against appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Di Martino's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that his threatening conduct occurred after the initial traffic violation report was drafted, but the appellate court had already refuted this by establishing the threats happened during the control execution before witnesses arrived. The court upheld this reasoning, rejecting the request for a re-evaluation of the evidence and confirming the lower court's factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.: The appeal is inadmissible when the ground for complaint is identical to one already adequately refuted by the appellate court and seeks a re-evaluation of evidence already correctly assessed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO VINCENZO nato a SAPRI il 16/12/1989 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Martino Vincenzo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura l'integrazione del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. sul presupposto che la condotta sarebbe stata commessa dopo la redazione del verbale che contestava l'infrazione al Codice della Strada è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello e teso alla rivalutazione e alternativa rilettura delle risultanze istruttorie rettamente apprezzate nella parte in cui è stato messo in risalto che le minacce fossero state realizzate al momento dell'esecuzione del controllo e prima della redazione del verbale e, in particolare, prima del sopraggiungere della compagna e della madre sul posto in cui si erano già verificati i fatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/0