Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to address prior appellate findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Bevilacqua Cosimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentencing and lack of reasoning regarding the non-punishability cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court found that the appellant's arguments were merely repetitions of issues already adequately refuted by the Court of Appeal and offered no new grounds for reconsideration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only repetitive arguments that do not offer new grounds for a different assessment of the facts or law already decided by the appellate court.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA COSIMO nato a CATANZARO il 03/04/1968 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bevilacqua Cosimo OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la non scarsa offensività dell'evasione che il ricorrente vorrebbe confutare attraverso preclusi riferimenti alla ricostruzione del fatto; rilevato che analogo limite incontra la seconda doglianza, avendo la Corte territoriale dato conto dei motivi che, in ragione della esclusa recidiva, hanno fatto ritenere corretta la valutazione in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto adeguato anche per l'assenza di allegazioni da poter apprezzare positivamente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/