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Ordinanza — n. 6168/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking facts, ruling trial court's evaluation of evidence was legally sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6168/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court held that the trial court's assessment of drug trafficking facts, including the deduction of habitual dealing and the location of the seizure, was based on sound reasoning and admissible evidence. Consequently, the appellate court's detailed evaluation of the material facts was deemed free from logical defects and within its exclusive competence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the lower court's evaluation of facts and evidence is based on sound reasoning and does not suffer from logical defects, reserving such assessments to the exclusive competence of the appellate court.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking appellate review factual assessment evidence evaluation procedural inadmissibility legal reasoning procedural costs traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOLONGO ALESSIO nato a ROMA il 25/03/1992 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Roma che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dalla mancata allegazione dello stato di tossicodipendenza quale giustificazione resa dall'imputato, dalla abitualità della condotta di spaccio desunta dai precedenti specifici recenti, quindi sulla base di argomenti non illogici, mentre il riferimento al "trasporto fuori dalla propria abitazione", oltre a non essere elemento decisivo nella valutazione complessiva delle emergenze probatorie può essere inteso come attinente al luogo in cui è avvenuto l'accertamento e non anche al trasferimento della sostanza dall'abitazione (come addotto dalla difesa quale travisamento della prova); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l' 8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres