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Ordinanza — n. 6165/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on genericity grounds regarding minor offense claim under Art. 131-bis c.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6165/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The court rejected the argument that the offense under Article 131-bis of the Criminal Code was minor, finding the lower court's assessment logical and based on the severity of the conduct rather than just the breach of authority. Consequently, the appellate judgment upholding the conviction stands firm against the challenge.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging the minor nature of an offense under Article 131-bis of the Criminal Code is inadmissible if the lower court's reasoning regarding the gravity of the conduct is not affected by evident logical flaws.

Parole chiave

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minor offense appeal genericity of grounds Article 131-bis c.p. Article 616 c.p.p. inadmissible appeal court costs award logical flaws review gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 131-bis c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JATTA OMAR (CUI 05H6C33) nato il 09/10/1998 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto in tema tenuità di tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è inammissibile per genericità, avendo la Corte escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della gravità della condotta e non solo per la trasgressione ad un odine dell'Autorità ma per la assenza di valide giustificazioni rispetto ad una misura cautelare che era stata applicata pochi giorni dopo l'aggressione ai danni della persona offesa, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre nte