Italian court dismisses appeal on suspended sentence, ruling judge need not examine all statutory factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the denial of a suspended sentence. The appellant argued for a review of all statutory factors, but the court held judges may only consider predominant elements when assessing recidivism risk. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and fines totaling €3,000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 comma 1 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The judge is not obliged to examine all elements listed in the recidivism article but may limit the assessment to those deemed predominant, whether granting or denying the benefit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGALLA LORENZO nato a ANCONA il 18/02/1985 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è inammissibile, considerato che ai fini della formulazione del giudizio prognostico di cui all'art. 164 comma primo cod. pen., il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio; ritenuto che nel caso in esame la valutazione negativa espressa sulla personalità dell'imputata è stata adeguatamente motivata con riguardo alle modalità del fatto ed alle condizioni personali, con riferimento ai precedenti che possono anche essere relativi a reati estinti, perché comunque indicativi di un maggiore pericolo di reiterazione (Sez. 4 n. 41291 del 11/09/2019 Rv. 277355); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi nte