Criminal appeal dismissed for genericity and inadmissibility due to lack of effective comparison with trial court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Giorgio against the Ancona Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a different legal qualification of the conduct, but the court found the first ground generic regarding the assessment of criminal acts and the second ground inadmissible for lacking an effective comparison with the lower court's arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic criticisms of the lower court's reasoning or seeks a different legal qualification without an effective comparison with the court's adequately argued evaluations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO ANTONIO nato a CHIARAVALLE il 03/10/1990 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Ancona, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l'atto di ufficio inerente la esecuzione del sequestro dell'autovettura priva di copertura assicurativa (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che l'ulteriore motivo di ricorso è inammissibile perché rivolto a sollecitare una diversa qualificazione giuridica (ingiuria-minacce) unicamente sulla base della riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi te