Italian Court dismisses appeals for inadmissible evidence review and generic arguments in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Iannicelli Salvatore and Ranieri Giorgia inadmissible and ordered them to pay costs. Iannicelli argued for a leniency reduction based on cooperation, while Ranieri challenged the identification of a co-defendant, but both failed to meet the requirements for a final court review. The court rejected Iannicelli's request to re-examine evidence because he only admitted partial responsibility, rendering the hypothetical cooperation unverifiable, and dismissed Ranieri's appeal as too generic regarding the sentencing rationale. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were condemned to pay procedural expenses and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 7 d.P.R. 309/90: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they concern the evaluation of evidence or lack specific grounds, as final courts cannot re-examine factual assessments or generic criticisms of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IANNICELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 18/01/1990 RANIERI GIORGIA nato a ROMA il 29/07/1996 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso di Iannicelli Salvatore afferente alla mancata concessione dell'attenuante della collaborazione ex art. 73 comma 7, d.P.R. 309/90 introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti l'apprezzamento del materiale probatorio, essendosi il predetto imputato limitato ad ammettere solamente le proprie responsabilità; ritenuto che la Corte territoriale ha congruamente evidenziato l'inutilità di rinnovare l'istruttoria per assumere le dichiarazioni del predetto, in assenza di elementi utili di riscontro a verificare l'attendibilità della collaborazione ipotetica ed eventuale che il predetto imputato avrebbe inteso rendere, tenuto conto della scelta del giudizio abbreviato e della mancanza di elementi di riscontro della veridicità delle dichiarazioni ancora da assumere con pregiudizio per gli altri coimputati; ritenuto che i motivi di ricorso di Ranieri Giorgia sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine all'identificazione dell'imputata con riguardo all'appellativo "Giovà" o "Già", utilizzato dallo Iannicelli per interloquire con lei, ed al contenuto inequivoco delle intercettazioni riferite ad operazioni di compravendita di sostanze stupefacenti; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Prs