Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6158/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on summary procedure and conditional sentence eligibility grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6158/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the ineligibility of the conditional sentence and the necessity of photo identification in the summary procedure. The court found the first ground infounded because the imposed sentence exceeded the threshold for conditional suspension, while the second was rejected as the photo evidence was already utilized in the abbreviated trial. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 166 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the conviction involves a sentence exceeding the limits for conditional suspension or when procedural arguments regarding evidence necessity are unfounded in the context of an abbreviated trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
summary procedure conditional sentence inadmissible appeal photo identification procedural costs impatto visivo precedenti penali rilevanti scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 166 c.p.p.
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMI MIRKO nato a TIVOLI il 02/10/1988 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato atteso che la pena in concreto irrogata (anni due e mesi sei di reclusione) supera i limiti di ammissibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena non trattandosi di soggetto infraventunenne; ritenuto che il secondo motivo è ugualmente manifestamente infondato oltre che reiterativo non essendo stata l'allegazione delle fotosegnaletiche dell'imputato ritenuta necessaria per vagliare l'attendibilità del riconoscimento operato dalla Polizia Giudiziaria, perché sorretto dalla conoscenza dell'imputato da parte delle forze dell'ordine e dalla piena utilizzabilità in sede di abbreviato degli atti di indagine relativi ai riconoscimenti fotografici operati dai diversi testimoni, essendo il giudizio abbreviato sorretto dalla rinuncia al contraddittorio nell'assunzione delle prove; ritenuto l'inammissibilità delle censure in merito al trattamento sanzionatorio basate sul raffronto con le pene irrogate ad altri sodali della stessa associazione, non essendo tali valutazioni di merito suscettibili di un vaglio in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consig re estensore Il