Italian court dismisses appeal on resistance to public official charges due to formal concurrence of crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for resistance to a public official, but the court found the single ground of appeal manifestly unfounded. The court ruled that when resistance involves multiple passive subjects, it constitutes a formal concurrence of crimes under Article 81 of the Penal Code, rendering the defense's genericity arguments insufficient to justify the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 1, cod. pen.; When resistance to a public official involves conduct directed at more than one passive subject, it constitutes a formal concurrence of crimes, and generic defenses fail to establish admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUZEID ABOUELMOATH HATEM nato il 03/10/1999 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il motivo unico dedotto è manifestamente infondato atteso che nel caso di resistenza a pubblico ufficiale quando la condotta abbia attinto più soggetti passivi si configura un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen. (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018 Apolloni, Rv. 273771,) come pacificamente rilevabile nel caso di specie sulla base della stessa imputazione contestata; ritenuto che la memoria prodotta dal difensore del ricorrente per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid t