Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and merits reserved for appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Ernesto Barile's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellate court had already thoroughly addressed the defense's arguments regarding the absence of opposing conduct and the recidivism issue, finding them generic and repetitive. Consequently, the Supreme Court ruled that the lower court provided adequate motivation and reserved the merits, rendering the new grounds for appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court has already fully examined and rejected the arguments raised, or if the appellant attempts to re-litigate issues already decided on the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARILE ERNESTO nato a FROSINONE il 19/04/1981 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di una condotta oppositiva, che la Corte di appello di Roma ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente - articolati nei primi due motivi - appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (pag. 7 della sentenza); ritenuto che le deduzioni sviluppate nel residuo motivo di ricorso (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello - richiamandosi alla sentenza di primo grado - ha dato atto di avere valutato come determinante la specificità e l'epoca anche ravvicinata dei precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza del ricorrente; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il