Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6155/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6155/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6155/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSSANZA FABRIZIO nato a ROMA il 15/03/1990 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546); ritenuto, peraltro, che la questione della presenza di più persone non è stata devoluta neppure con i motivi di appello, sicché implicando accertamenti di fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, mentre per quanto riguarda la conferma delle statuizioni civili a seguito della prescrizione del reato essa è stata oggetto di una valutazione approfondita dei motivi di appello in punto di accertamento della responsabilità aquiliana (art. 2043 cod. civ.); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 2043 cod. civ, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6155/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546); ritenuto, peraltro, che la questione della presenza di più persone non è stata devoluta neppure con i motivi di appello, sicché implicando accertamenti di fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, mentre per quanto riguarda la conferma delle statuizioni civili a seguito della prescrizione del reato essa è stata oggetto di una valutazione approfondita dei motivi di appello in punto di accertamento della responsabilità aquiliana (art. 2043 cod. civ.); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

Generato dall'IA
ingiuria reati contro la pubblica autorità espressioni sconvenienti minaccia all'ordine pubblico atto che arreca pregiudizio pubblica intimidazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 2043 cod. civ
art. 616 c.p
civ.); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSSANZA FABRIZIO nato a ROMA il 15/03/1990 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546); ritenuto, peraltro, che la questione della presenza di più persone non è stata devoluta neppure con i motivi di appello, sicché implicando accertamenti di fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, mentre per quanto riguarda la conferma delle statuizioni civili a seguito della prescrizione del reato essa è stata oggetto di una valutazione approfondita dei motivi di appello in punto di accertamento della responsabilità aquiliana (art. 2043 cod. civ.); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid n