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Ordinanza — n. 6150/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds and allows aggravated assault charge to proceed ex officio.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6150/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected because it attacked the factual reconstruction without identifying logical flaws in the reasoning. The second ground was upheld as the aggravated assault charge remains prosecutable ex officio despite recent legislative reforms.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 576, 61 n. 2 c.p.; Art. 582, 585 c.p.: An appeal attacking the factual reconstruction of the crime without pointing out logical errors in the motivation is inadmissible, while aggravated assault remains prosecutable ex officio following legislative amendments.

Parole chiave

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procedural inadmissibility factual reconstruction logical errors ex officio prosecution aggravated assault Cartabia reform procedural costs revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
riforma "Cartabia"); ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 576, 61 n. 2 c.p.
Art. 582 c.p.
Art. 585 c.p.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
2 c.p., richiamata dagli artt.582 e 585 c.p., considerato che il reato di lesioni personali nella forma aggravata resta procedibile d'ufficio anche dopo le modifiche introdotte dalla d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd.
art. 616 c.p
riforma "Cartabia"); ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHANDOUR YOUSSEF (CUI: 034NM11 nato il 31/05/1989 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il primo motivo relativo alla condanna per il reato di resistenza si sottrae al sindacato di legittimità perché investe la ricostruzione del fatto senza evidenziare vizi logici della motivazione, mentre con riguardo al secondo motivo la procedibilità del reato di lesioni è stata correttamente valutata sulla base della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 576, 61 n. 2 c.p., richiamata dagli artt.582 e 585 c.p., considerato che il reato di lesioni personali nella forma aggravata resta procedibile d'ufficio anche dopo le modifiche introdotte dalla d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"); ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi nte