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Ordinanza — n. 6144/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for failing to substantiate sentencing increase arguments with specific comparisons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6144/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Corgiat Bondon Paolo inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged the fixed sentencing increases based on conduct continuity, arguing they were unjustified. The court rejected this claim because the appeal did not compare the imposed increases with statutory minimums or specific penalty guidelines derived from the lower court's assessment of the defendant's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded and generic, failing to substantiate the challenge by comparing the imposed penalties with statutory minimums or specific judicial guidelines regarding the conduct's consistency.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing increase continuity of conduct procedural costs Corte di Cassazione generic grounds statutory minimums modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORGIAT BONDON PAOLO nato a CIRIE' il 20/07/1996 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Corgiat Bondon Paolo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la parte della decisione che ha tenuto ferma la quantificazione degli aumenti di pena per la ritenuta continuazione operata dai Giudici di merito risulta manifestamente infondata e generica poiché non si confronta né con i minimali aumenti operati né con la precisa indicazione delle relative pene sulla base dell'apprezzata consistenza della condotta correttamente svolta dal Tribunale, evenienza ricavabile dallo stesso contenuto del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/01