Italian Supreme Court dismisses appeal on public service disruption charge as facts were already fully examined by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court conviction for disrupting public service by refusing to leave a bus with a bicycle and without a dog ticket. The court ruled that the lower court had already thoroughly evaluated the psychological element of the crime, noting the appellant's awareness of the risk to public service despite his persistence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 340 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is fact-based and reproduces criticisms already adequately examined and rejected by the court of appeal with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSO MAURO nato a BIELLA il 16/06/1982 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 340 cod. pen. è inammissibile perché svolto in fatto e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dalla Corte di appello sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato ad integrare il quale è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio: all'imputato fu rappresentato che non scendendo dal mezzo pubblico su quale si trovava e persistendo nella sua richiesta illegittima (avendo caricato a seguito una bicicletta e pretendendo di non munirsi di titolo di viaggio per il cane), avrebbe determinato la interruzione del servizio ma, cionondimeno, l'imputato aveva perseverato nella insistente presenza a bordo del mezzo fino all'arrivo delle forze dell'ordine;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il P