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Ordinanza — n. 6137/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded genericity and lack of specific argumentation regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6137/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to manifest unfoundedness and genericity. The appellant argued against the appellate court's sentencing, but the court found the original judgment contained complete and exhaustive reasoning on the imputant's danger based on crime severity and specific prior records. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and affected by genericity, particularly when the lower court's decision contains complete and exhaustive reasoning on the assessment of danger and the denial of generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal genericity of arguments sufficient reasoning standard procedural costs award modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPE MOR nato il 25/01/1981 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto nel ricorso è manifestamente infondato oltre che affetto da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche per la valutazione adeguatamente argomentata della pericolosità dell'imputato desunta dalla gravità dei fatti oltre che dai precedenti specifici; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi e)-ite