Italian Supreme Court dismisses appeal on drug trafficking facts, upholding lower court's evidentiary assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found that the lower court's reconstruction of drug trafficking facts was logically sound and based on multiple corroborating elements, including the quantity and packaging of substances. Although the court noted the anonymous informant's testimony was unusable, it ruled this did not undermine the overall evidentiary basis for the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 590 c.p.p.: The Supreme Court lacks jurisdiction to re-evaluate factual findings or evidence assessment when the lower court has provided a reasoned judgment based on correct inferential criteria and shared experience.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAFFIOTI MARCO nato a TORINO il 09/06/1978 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Torino che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dalla suddivisione in più involucri, dalla diversa qualità e tipologia delle sostanze detenute, quindi sulla base di argomenti non illogici, pur prescindendo dal riferimento alla delazione anonima non utilizzabile ma certamente non decisiva ai fini dell'accertamento della destinazione allo spaccio; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presk.éryte