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Ordinanza — n. 6132/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as sentencing discretion requires sufficient factual motivation not challenged.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6132/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision on sentencing was sufficiently motivated. The appellant argued for maximum lenient sentencing, but the appellate court provided a complete argument regarding the defendant's personality and post-crime behavior. The supreme court affirmed that sentencing discretion belongs exclusively to the trial judge, provided the reasoning is logical and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The decision on sentencing is reserved to the trial judge's exclusive review, subject to inadmissibility if the challenged decision lacks sufficient and logical motivation regarding the defendant's personality and the crime's gravity.

Parole chiave

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sentencing discretion lenient sentencing factual motivation appeal inadmissibility judicial review limits circostanze attenuanti motivazione nel merito scrutinio per merito comparativo

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010
Sez.1, 46954 del 04/11/2004
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANNINO GIUSEPPE nato a TORINO il 08/02/1990 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto nel ricorso è manifestamente infondato oltre che affetto da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine alle ragioni per le quali la riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche non è stata applicata nel massimo per la valutazione adeguatamente argomentata della personalità dell'imputato desunta dal comportamento tenuto dopo il fatto; va ricordato che la decisione sul punto è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737;

Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid