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Ordinanza — n. 6129/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6129/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6129/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERTI ROSARIO nato a CROTONE il 08/09/1974 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello; i motivi di ricorso involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di esclusione della recidiva, poiché la pericolosità sociale era stata ritenuta confermata dalla commissione del fatto per cui si procede che si pone, in linea di continuità temporale e funzionale, con le precedenti condanne che non ne hanno neutralizzato o mitigato la inclinazione alla commissione di reati;

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 6129/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello; i motivi di ricorso involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di esclusione della recidiva, poiché la pericolosità sociale era stata ritenuta confermata dalla commissione del fatto per cui si procede che si pone, in linea di continuità temporale e funzionale, con le precedenti condanne che non ne hanno neutralizzato o mitigato la inclinazione alla commissione di reati;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale risarcimento alle vittime di reati riscossione di pene pecuniarie precedenti penali rilevanti risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERTI ROSARIO nato a CROTONE il 08/09/1974 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello; i motivi di ricorso involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di esclusione della recidiva, poiché la pericolosità sociale era stata ritenuta confermata dalla commissione del fatto per cui si procede che si pone, in linea di continuità temporale e funzionale, con le precedenti condanne che non ne hanno neutralizzato o mitigato la inclinazione alla commissione di reati;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il Presi