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Ordinanza — n. 6128/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as it seeks factual re-evaluation of evidence regarding hospital access evasion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6128/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code, arguing the lower court illogically assessed evidence. The court rejected this, noting the appellant's absence from the hospital at the critical time and his subsequent discharge for low-risk pain, which objectively proved he was not there when required.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal challenging the factual assessment of evidence to achieve a re-evaluation of facts is inadmissible when the lower court's reasoning is not illogical and is based on objective proof of the defendant's absence.

Parole chiave

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evasion of hospital access Article 385 Penal Code inadmissible appeal factual re-evaluation objective proof of absence Court of Cassation Italy procedural inadmissibility aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSETTI MASSIMILIANO nato a TORINO il 22/04/1974 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; , visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché, dietro l'apparente denuncia del vizio di travisamento della prova, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione escludendo, in ragione del negativo riscontro dell'accesso all'ospedale (ove era risultato assente alla chiamata alle ore 20:43) e del negativo controllo presso l'abitazione delle ore 21:45 che l'imputato potesse trovarsi, in tale frangente, presso il Presidio Ospedaliero ove si recava solo alle ore 22:06 e, sottoposto a visita, veniva dimesso per "toracalgia a basso rischio";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il