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Ordinanza — n. 6127/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and procedural defects regarding insult charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6127/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to generic and repetitive arguments that merely criticized the first-instance judgment without new legal grounds. The appellant challenged a conviction for insult and a separate charge for refusing to provide identification, arguing for a retrial and prescription issues. The court rejected these claims because the lower court had already correctly addressed the facts and the procedural defect of the original inadmissible appeal precluded examining subsequent prescription defenses.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis c.p.; Art. 651 c.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must contain specific legal grounds; generic criticisms of the first-instance judgment or procedural defects in the original inadmissible appeal render the appeal inadmissible, barring the examination of prescription defenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments insult crime procedural defect prescription defense Cassazione ordinanza criminal procedure inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 341-bis cod. pen.
Art. 651 cod. pen.
Manifestamente infondate, alla luce dei principi in diritto richiamati nella sentenza impugnata, le censure sulla configurabilità del reato di cui all'art. 651 cod. pen., perfezionato con il semplice rifiuto di fornire le generalità essendo irrilevante che tali indicazioni siano fornite successivamente.
Art. 360 c.p.p.
art. 341-bis cod. pen
art. 651 cod. pen
Manifestamente infondate, alla luce dei principi in diritto richiamati nella sentenza impugnata, le censure sulla configurabilità del reato di cui all'art. 651 cod. pen., perfezionato con il semplice rifiuto di fornire le generalità essendo irrilevante che tali indicazioni siano fornite successivamente.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALASCIBETTA STEFANO nato a GENOVA il 19/11/1994 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla scorta delle precise dichiarazioni, sulla frase oltraggiosa proferita dall'imputato. Il motivo di ricorso sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per escutere il teste Sergi, è anch'esso generico. La Corte di appello (cfr. pag.

5) ha evidenziato che il teste era stato indicato come presente ai fatti solo all'udienza del 2 aprile 2021, a distanza di oltre cinque anni dai fatti, ed ha evidenziato che i fatti oggetto di contestazione, che non lasciavano dubbio alcuno sulla frase proferita dall'imputato, erano stati descritti in modo chiaro e preciso dai testimoni. Manifestamente infondate, alla luce dei principi in diritto richiamati nella sentenza impugnata, le censure sulla configurabilità del reato di cui all'art. 651 cod. pen., perfezionato con il semplice rifiuto di fornire le generalità essendo irrilevante che tali indicazioni siano fornite successivamente.

Rilevato che, che, in presenza di ricorso originariamente inammissibile, e, pertanto, inidoneo ad instaurare un corretto rapporto processuale, non rileva la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello (S.U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) con riferimento al reato di cui all'art. 651 cod. pen. (in ragione delle sospensioni della prescrizione tale reato si è prescritto solo il 19 maggio 2023); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

7) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore