Ordinanza — n. 6121/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOLLINI LUIGI nato a TORINO il 20/07/1980 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito sia sul diniego di esclusione della recidiva che mancata applicazione della particolare tenuità del fatto valorizzando il breve periodo di tempo trascorso dalla precedente condanna, per reati della stessa specie, e l'abitualità, derivante dalle precedenti condanne;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 6121/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito sia sul diniego di esclusione della recidiva che mancata applicazione della particolare tenuità del fatto valorizzando il breve periodo di tempo trascorso dalla precedente condanna, per reati della stessa specie, e l'abitualità, derivante dalle precedenti condanne;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOLLINI LUIGI nato a TORINO il 20/07/1980 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito sia sul diniego di esclusione della recidiva che mancata applicazione della particolare tenuità del fatto valorizzando il breve periodo di tempo trascorso dalla precedente condanna, per reati della stessa specie, e l'abitualità, derivante dalle precedenti condanne;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il