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Ordinanza — n. 6119/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court's reduced sentence under new legal qualification does not violate reformatio in pejus.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6119/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's reduction of the sentence following a change in legal qualification did not violate the prohibition of worsening the defendant's position. The appellant argued for a specific penalty reduction, but the court found the new sentencing framework inherently different from the original one. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: When an appellate court requalifies a crime and applies a different sentencing framework resulting in a lighter penalty, the principle of reformatio in pejus is not violated, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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reformatio in pejus penal reduction legal qualification appellate review procedural costs drug trafficking sentencing framework adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
Art. 616 c.p.p.
284311); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
284311); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 209 del 06/10/2022, Rv. 284311
Sez. 5 n. 209 del 06/10/2022, Rv. 284311); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAFINE AHMED (C:U:I::05373ZQ) nato il 15/04/1995 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello di Torino nel rideterminare la pena a seguito della diversa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, non era tenuta a confermare l'applicazione della massima diminuzione prevista per le attenuanti generiche, essendo evidentemente diversa la cornice edittale che era stata presa in considerazione dal Giudice di primo grado, non essendo stato evidentemente violato il divieto di "reformatio in pejus" per effetto della riduzione della pena operata dal Giudice di appello mutati i componenti del computo della pena per il diverso reato ritenuto in sentenza rispetto a quello ascritto (cfr.

Sez. 5 n. 209 del 06/10/2022, Rv. 284311); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il