Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific reasoning on sentencing criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Lachami Hicham inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for crimes under Articles 337 and 635 of the Penal Code, arguing generic defects in the reasoning regarding punitive treatment. The court rejected these claims because the contested judgment fully and specifically addressed the sentencing criteria mandated by Article 133 of the Penal Code, rendering the appellant's arguments merely assertive and legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 337, 635 cod. pen.: Appeals based on generic assertions of reasoning defects regarding punitive treatment are inadmissible when the contested judgment specifically addresses the statutory criteria for sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lachami Hicham, nato in Marocco il 23/04/1989 (CUI 02UWDHB) avverso la sentenza del 19/04/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di trattamento punitivo che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa e puntuale con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0