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Ordinanza — n. 6114/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic assertions regarding motivation defects in a resistance case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6114/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Mouqsid Mohsin inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court conviction for resistance under Article 337 of the Penal Code, arguing generic defects in the reasoning regarding the subsumption of his actions under the crime. The court rejected these grounds, ruling that the arguments were merely assertive and did not constitute valid legal objections suitable for a legitimacy review.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely assertive regarding defects in the motivation of the lower court's decision, lacking specific legal analysis.

Parole chiave

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resistance crime inadmissible appeal generic arguments merely assertive legitimacy review procedural costs subsumption defect guida in stato di inattitudine

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mouqsid Mohsin, nato a Borgosesia il 31/12/1995 avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione sulla sussumibilità del fatto nel reato di resistenza avendo posto in essere una pericolosa manovra di fuga, dopo essere stato fermato per un controllo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 411.- P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/